Riscontro tecnico alla delibera della Commissione Straordinaria di Tropea di sospensione del PSC Piano Strutturale Comunale. 2a puntata.
Riscontro tecnico alla delibera della Commissione Straordinaria di Tropea di sospensione del PSC Piano Strutturale Comunale. 2a puntata.
L’arch. Sergio Dinale, tra i più autorevoli ed apprezzati urbanisti del Paese, redattore del PSC approvato (APPROVATO!) dal Comune di Tropea, riscontra l’abnorme Delibera della Commissione Straordinaria di Tropea n° 181 del 24/12/2024 che ha parzialmente sospeso, in via provvisoria, l’efficacia dello strumento.
Il 24 dicembre la Commissione straordinaria di Tropea ha deliberato la sospensione del Piano Strutturale Comunale PSC approvato a marzo scorso. La delibera si basa sulle conclusioni di una relazione di due tecnici incaricati allo scopo i quali hanno sostenuto la non conformità dello strumento urbanistico alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Si tratta di un provvedimento basato su considerazioni tecniche a mio avviso completamente errate oltretutto di segno opposto a quelle della Regione Calabria quale ente unico ente deputato per legge a valutare la legittimità dei piani. Va infatti sottolineato che senza il parere positivo del Tavolo tecnico regionale che raccoglie tutti i dipartimenti il PSC non può essere pubblicato sul bollettino ufficiale e quindi non può diventare vigente.
Allego alla presente una nota di riscontro alla relazione tecnica che ha sostenuto il provvedimento della Commissione straordinaria.
A seguito della lettura della Delibera della Commissione Straordinaria n° 181 del 24 dicembre u.s. e, in particolare, della lettura della Consulenza tecnica ad essa allegata redatta dall’ingegnere Vito Mancino, dell’Albo degli Ingegneri di Catania e dall’ingegnere Pasquale Barbuto dell’Albo degli ingegneri di Crotone, sento la necessità di riscontrare dal punto di vista tecnico quanto ivi riportato.
Due considerazioni del tutto preliminari.La prima attiene alla procedura di sospensione del PSC. Si tratta di una procedura che non trova riscontro in nessuna legislazione regionale e nazionale. La procedura corretta nei confronti di uno strumento urbanistico è da sempre quella che prevede un avvio di procedimento, l’adozione dell’atto, l’istituto delle osservazioni e delle controdeduzioni quali strumenti di garanzia volto alla tutela degli interessi singoli o diffusi, da un lato, e dell’interesse pubblico, dall’altro, la definitiva approvazione da parte degli organi preposti.
Rimane quindi da capire in quale fonte normativa trova fondamento l’atto deliberato.
La seconda attiene più nello specifico la formazione del PSC di Tropea. E’ infatti noto dalla lettura degli atti che il PSC di Tropea abbia ottenuto, prima della sua adozione, il necessario parere, peraltro positivo, dalla Regione Calabria relativamente allo studio geomorfologico e alla incidenza delle classi di rischio sulle previsioni di piano. Il tutto in ossequio a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 64/1974).Successivamente alla approvazione delle controdeduzioni al PSC da parte del consiglio comunale, il piano stesso ha ottenuto parere favorevole da parte del Tavolo tecnico regionale organo previsto dalla legge e che riunisce tutti di dipartimenti regionali (compresa l’ARPACAL) chiamati a esprimere il proprio parere sugli strumenti urbanistici.
E infine la Regione Calabria, quale autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ha dato il suo parere positivo definitivo sia sugli aspetti sostanziali, sia su quelli formali e procedurali.Anche in relazione a ciò sarebbe oltremodo interessante conoscere la fonte normativa in base alla quale due tecnici nominati da una Commissione straordinaria si contrappongono ad un organo, il Tavolo tecnico regionale, nominato in base alla DGR 577/2021, all’articolo 9 della LR 19/2002, al DDS 785/2022.
Ancor più sorprendenti appaiono le motivazioni tecniche riportate nella relazione di consulenza tecnica redatta dai due tecnici sopra menzionati.
Provo quindi a ripercorre punto per punto quanto riportato.Paragrafo 3, Punto A. Consumo di suolo
In via preliminare l’articolo 27-quater stabilisce la limitazione del consumo di suolo quale obiettivo da raggiungere con la pianificazione; non rappresenta quindi una prescrizione né tanto meno un obbligo per le amministrazioni. Peraltro, l’incentivo (e quindi le eventuali penalità) per le amministrazioni che aderiscono al consumo di suolo è assai modesto e si limita a dimezzare i tempi di riscontro da parte della Regione.Ma ancora più evidente appare l’errore nel quale incorrono i due tecnici quando mettono in evidenza, addirittura ricorrendo ad uno stralcio della cartografia alla pagina 4 del loro parere, un presunto incremento di consumo di suolo. Non accorgendosi che l’area indicata, come ben evidenziato proprio dal loro stralcio, è già edificata. E cosa si doveva fare: demolire gli edifici? Non mi pare siano queste le modalità di adesione del principio del consumo di suolo zero. E in ogni caso, se l’esempio eclatante è quello rappresentato nella relazione è del tutto evidente la pretestuosità e la malafede di quanto indicato.
Paragrafo 3, Punto B
Il riferimento al DM 1444 del 1968 è quantomeno errato; in ogni caso il PSC rispetta appieno quanto in esso espresso. Infatti:
- Dal punto di vista del rapporto tra spazi destinati a servizi pubblici e abitanti lo stesso è, nel caso del PSC approvato, ben al di sopra del minimo previsto dal DM citato pari a 18 mq per abitante. Peraltro, tale limite è stato superato dalle norme del QTRP che fissano il limite minimo per le città della dimensione di Tropea in 24 mq per abitante. La semplice lettura della relazione di piano non avrebbe indotto al madornale errore in quanto la quantità di spazi per abitanti del PSC è pari a 24 mq. La quantità di standard previsti dal PSC di Tropea è pari a 86 mq (si suggerisce la lettura di pagina 102 della relazione del PSC. Ribaltando il ragionamento la quantità di standard previsti dal PSC consente l’insediamento del tutto teorico di circa 22.000 abitanti (basta fare una semplice divisione tra la quantità di mq previsti, 523.130, e la dimensione minima da garantire a ciascun abitante pari a 24 mq)
- Dal punto di vista delle densità il DM citato fissa i seguenti limiti:
o Zone A (nucleo di antica formazione) densità esistenti
o Zone B (zone di completamento che possono essere identificate con le zone urbanizzate della LR 19/2002): 5 mc/mq per le città della dimensione di Tropea
o Zone C (zone di espansione che possono essere identificate con le zone urbanizzabili della LR 19/2002): i limiti sono stabiliti dai successivi piani urbanistici attuativi
o Zone E (zone agricole): 0,03 mc/mq
Non si capisce in quali casi nel PSC di Tropea si siano superati i limiti di legge. Suggerirei una attenta lettura delle norme approvate dalle quali si deducono facilmente i limiti di utilizzazione dei suoli previsti dalle norme del PSC.Paragrafo 3, Punto C
Non si comprende il contenuto di quanto esposto. Forse c’è un errore nella punteggiatura in quanto non si comprende se esso sia da riferirsi alla presenza di un permesso di costruire rilasciato o nuovamente al tema del consumo di suolo.
Se è la prima: è evidente che eventuali permessi di costruire rilasciati, per giurisprudenza consolidata, si ritengono fatti salvi in base al principio del legittimo affidamento.
Se è la seconda: rinvio a quanto detto nel precedente punto A.
In ogni caso c’è da augurarsi una maggiore attenzione nella stesura delle relazioni tecniche di consulenzaRelativamente alla considerazione conclusiva del paragrafo 3, non si comprende il nesso tra densità e consumo di suolo. Infatti, è proprio per limitare il consumo di suolo che si aumentano le densità edilizie che notoriamente non determina consumo di suolo ma solo un migliore utilizzo del suolo già consumato.
Se invece il tema è il rapporto tra l’incremento del carico urbanistico, ovvero la sua incidenza negativa sugli standard, si rinvia al punto B.Paragrafo 3, Punto D
È noto che lo strumento urbanistico non può modificare il vincolo cimiteriale in quanto questo può essere modificato solo con una apposita procedura.
Ed è proprio per questo che le osservazioni relative al vincolo cimiteriale sono state accolte. Infatti, il PSC adottato ha applicato il limite minimo dei 200 m.; ma nel caso specifico del cimitero di Tropea tale limite è stato ridotto in precedenza, ovvero prima del PSC con apposito procedimento regolarmente approvato. Quindi si è trattato semplicemente di correggere un errore materiale.Paragrafo 4
Sul consumo di suolo vale la pena soffermarsi ulteriormente anche per sgomberare il campo da ulteriori incomprensioni.
Vale la pena riportare anzitutto quanto previsto dall’articolo 27-quater della LR 19/2002: “….Tale principio rappresenta l’obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i comuni che, nel suo perseguimento, si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l’espansione del proprio abitato superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF), ricorrendo eventualmente ad interventi di compensazione ambientale, intesa quale de-impermeabilizzazione di aree di pari superficie”.Il principio della “riduzione di consumo di suolo” si declina nella legge regionale della Calabria in modo più corretto nel concetto di “Bilancio di consumo di suolo zero” ovvero nel principio che le nuove eventuali espansioni devono essere bilanciate da analoghe riduzioni di precedenti previsioni che determinano consumo di suolo.
Non si tratta quindi di “Consumo di suolo zero” che non appartiene alla legge urbanistica regionale della Calabria (presente invece in altre regioni). Il principio di Consumo di suolo zero prevede infatti che in nessun modo venga trasformato suolo agricolo in suolo urbanizzato. Ma non è questo l’intendimento della legge regionale calabrese; e infatti il Tavolo tecnico nulla ha avuto da dire in relazione a tale aspetto.Ma entrando nel merito di quanto previsto dal PSC di Tropea è del tutto evidente come il PSC di Tropea abbia perfettamente confermato il principio di contenimento del consumo di suolo
La lettura della tabella di pagina 13 della Relazione illustrativa di sintesi delle modifiche successive alla Conferenza di pianificazione, che si riporta di seguito, conferma quanto qui affermatoSommando i due dati risulta che il principio di contenimento del consumo di suolo, ovvero del bilancio zero del consumo di suolo sia ampiamente rispettato. E anzi il PSC prevede una riduzione delle previsioni che determinano consumo di suolo pari a circa 15.000 mq.
Paragrafo 5
La previsione per Contrada Paola non determina consumo di suolo in quanto la stessa non consente qualsiasi forma di edificazione o sigillazione di suolo. Infatti, essa è classificata quale Ambito per il potenziamento di servizi turistico ricettivi non edificati. L’accoglimento dell’osservazione è apparso, e tuttora appare, del tutto logico e ragionevole trattandosi di un’area da destinare a una delle più rilevanti strutture ricettive di Tropea. A meno che non si voglia incidere negativamente su una delle poche risorse imprenditoriali (il turismo) di Tropea.
E in ogni caso anche se si volesse ammettere che tale destinazione produce consumo di suolo (cosa che NON è) siamo comunque all’interno del saldo zero di consumo di suolo.Paragrafo 6
La giurisprudenza ha ormai definitivamente stabilito che il vincolo idrogeologico non comporta l’inedificabilità assoluta, ma semmai l’approntamento di particolari cautele: non ogni opera edilizia in zona vincolata può ritenersi pregiudizievole all’interesse pubblico, ma soltanto quelle che, in seguito a puntuale accertamento, risultino in contrasto con lo stesso.Al fondo credo si possa intravvedere una grave confusione tra vincolo inibitorio e vincolo tutorio.
Il vincolo inibitorio è quello che non consente la trasformazione dei luoghi; tali vincoli fanno riferimento alle classi che esprimono maggiore pericolosità e sono stabilite dal PAI (Piano di assetto idrogeologico), dal PSEC (Piano di erosione costiera) o dal PGRA (Piano generale rischio alluvioni) o dallo Studio geologico comunale.Il vincolo tutorio, come il vincolo idrogeologico, è quello che condiziona la trasformazione di un luogo al rilascio del parere da parte di un ente sovraordinato quale, a titolo esemplificativo, la Regione, la Sovrintendenza, la Provincia, ecc. Il vincolo idrogeologico appartiene a questa famiglia non essendo in nessun modo un vincolo che inibisce la trasformazione dei luoghi.
Non si comprende quindi quale sia l’oggetto del contendere in quanto espresso in tale punto.